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Richiesta indennità testimoni

Liquidazione delle spese di viaggio ai testimoni non residenti

ALLEGATO 1 - Liquidazione delle spese di viaggio ai testimoni non residenti

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve produrre la seguente documentazione che dovra’ essere consegnata all’Ufficio Spese di Giustizia (stanze 32-34) entro le ore 13.00 o, dope tale ora, al Cancelliere in Udienza:

  1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste (si allega modello);
  2. Atto di citazione testimoniale con la relata di notifica in originale;
  3. Copia conforme dei titoli di viaggio; Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potra’ essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasposto diversi da quelli di linea, ecc.), sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal teste ai sensi dell’art. 47DPR 445/2000 (si allega modello)
  4. Eventuale autorizzazione all’uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all’Autorita’ Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione)
 

Ufficio compentente:

Tribunale Campobasso


  Ufficio Spese di Giustizia – Modello 1/A/SG
Stanza 32-34 - 1° piano ammezzato - Piazza Vittorio Emanuele II n° 26, 86100 CB
Tel. 0874-400283; 0874-400267
Pec: spesedigiustizia.tribunale.campobasso@giustiziacert.it
Codice Fiscale: 80003900703
 

ART. 46 D.P.R. n. 115 2002

(Spese di viaggio e indennita’ per testimoni non residenti)
  • Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorita’ giudiziaria.
  • Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e’ riferito alla localita’ piu’ vicina per cui esiste il servizio di linea.
  • Spetta, inoltre l’indennita’ di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennita’ di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima e’ dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

ART. 48 D.P.R. n. 115 2002

(Testimoni dipendenti pubblici)

Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita’ di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.